Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted dismissal grounds in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted in cassation proceedings. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the trial court failed to verify statutory dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation appeals against plea bargain sentences to specific, enumerated grounds, excluding general violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing pronouncements are inadmissible if based on the alleged failure to verify statutory dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMA GEZIM nato il 14/07/1972 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAcfrato—alrieretteTertil-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Dema Gezim, la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore i della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugl