Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37956/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. The underlying criminal judgment imposed a prison sentence and fine for offenses under the Penal Code and the Customs Code. The court ruled that the 2017 law removed the right of defendants to file appeals personally, requiring representation by a lawyer on the special register.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by qualified defense attorneys; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility qualified defense attorney requirement personal filing inadmissibility Cassation procedural rules legal representation mandate possesso illecito di stupefacenti recidiva nell'infrazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Scelzo Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 dei 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 dei 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCELZO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/11/1993 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Scelzo Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Lo Scelzo ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 dei 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio