Italian Court dismisses appeal regarding sentencing agreement, ruling waiver of plea bars all Cassation challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific grounds for acquittal during the plea agreement in the second instance. The appellant argued for a new evaluation of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that such waivers are preclusive. Consequently, the court ruled that the defendant cannot challenge the sentence's congruity or the existence of acquittal causes after agreeing to the terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of specific grounds for acquittal made during a plea agreement in the second instance precludes any subsequent challenge to the sentence's congruity or the existence of such grounds at the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI ILJO nato il 16/12/1974 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAcierttravvIntratheist4i4—. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Gjini Iljo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in ordine all'esistenza di una causa di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed al trattamento sanzionatorio.
3. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo ricono- sciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.). Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. adeguata rispetto a quella necessaria in base al rito prescelto.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio