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Ordinanza — n. 37953/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable grounds regarding plea agreement sentencing ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Bertollini's appeal inadmissible, ruling that the lower court's ratification of a plea agreement fell outside permissible grounds for cassation review. Bertollini argued that the appellate court failed to exclude an aggravating circumstance under the Drug Trafficking Law, but the court noted that such appeals against plea agreement ratifications are strictly limited to specific statutory exceptions. Consequently, the court determined that the alleged error in legal qualification was not a manifest error warranting review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990: Appeals against sentences ratifying plea agreements are limited to specific grounds, excluding general errors in legal qualification unless they constitute a manifest error.

Parole chiave

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plea agreement ratification cassation admissibility manifest error standard drug trafficking law legal qualification error imputazione per reati di stupefacenti aggravamento della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Bertollini Marco, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1 e 4, e art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, e art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Il Bertollini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'omessa esclusione della circo- stanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Bertollini Marco, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
281116; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLLINI MARCO nato a ROMA il 14/03/1987 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdt.tVvIgtratte-pti+i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Bertollini Marco, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4, e art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Bertollini, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'omessa esclusione della circo- stanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibilè in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indi- scussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153, relativa a fatti- specie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualifica- zione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circo- stanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6