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Ordinanza — n. 37952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY LAMIN (CUI 050EU99) nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdabcrercoristrattrprri; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ceesay Lamin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo mari- juana (gr. 362,884).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa qualificazione del reato con- testato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa reati penali gravi eccezione di illegalità infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ceesay Lamin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY LAMIN (CUI 050EU99) nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdabcrercoristrattrprri; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ceesay Lamin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo mari- juana (gr. 362,884).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa qualificazione del reato con- testato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

4. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma