Cassation court dismisses appeal on generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning regarding criminal gravity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a defect in reasoning. The court held that the lower court's decision was based on the crime's high gravity and the defendant's numerous prior convictions, which were sufficient grounds for denial without needing to address every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the court need not consider all elements but only those decisive, provided the reasoning reflects the crime's gravity and the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA MARIANNA nato a NAPOLI il 26/07/1986 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 18 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due e mesi dieci di reclu- sione ed euro ventimila di multa la pena inflitta nei confronti di Mazzola Marianna in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. La Mazzola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità del reato commesso con particolare riferimento all'elevato dato ponderale (gr. 5.839,42 di hashish pari a 60.496 dosi medie giornaliere).La ricorrente si limita a segnalare la sussistenza di un mero vizio motivazionale, che, al contrario, non emerge dalla lettura del congruo ed esauriente apparato argo- mentativo della sentenza impugnata.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro