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Ordinanza — n. 37948/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding erroneous legal qualification in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Khoudi Karim inadmissible, ordering him to pay court costs. The defendant argued that the lower court incorrectly failed to recognize group drug consumption instead of third-party trafficking. The court ruled that under the 2017 law, appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification unless they are glaringly obvious.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against sentencing judgments are inadmissible if based on erroneous legal qualification unless such qualification is immediately and clearly eccentric to the charge.

Parole chiave

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plea bargain appeal erroneous legal qualification group drug consumption third party trafficking Cassation inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
di gruppo, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 628, comma 1 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma 1 e 3, all'art.
Art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975
309 del 1990 e di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khoudi Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in relazione ai reati di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUDI KARIM nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAda't<r-dV.9`S.Cre4e-ig>t3i't.rt-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Khoudi Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma 1 e 3, all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine alla omessa configurabilità del consumo cd. di gruppo della sostanza stupe- facente in luogo della cessione a terzi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine alla omessa configura- bilità del consumo cd. di gruppo, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione in materia di viola- zione di legge sugli stupefacenti, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione di tale reato palesemente eccentrica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così decis