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Ordinanza — n. 37946/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing agreement waiver of statutory exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived the right to challenge sentencing-related issues during the settlement agreement in the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to evaluate statutory exemption grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that such arguments are precluded once a sentencing agreement is reached. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The power of disposition granted to parties regarding sentencing agreements creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal stage, thereby barring challenges to statutory exemption grounds that were not raised during the settlement.

Parole chiave

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sentencing agreement waiver of rights preclusive effect statutory exemption inadmissible appeal dispositive power court costs dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Masella Adriano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro cinquemilacento di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro cinquemilacento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Masella Adriano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro cinquemilacento di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755
103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLA ADRIANO nato a ROMA il 25/08/1994 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Masella Adriano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro cinquemilacento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli