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Ordinanza — n. 37944/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for omitted statutory exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37944/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing of Nadif Hamza under a plea agreement was final. The defendant argued the trial judge failed to verify statutory exemption grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals against plea bargain sentences to specific grounds, excluding general violations of law regarding omitted exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible if based on the alleged omission to verify statutory grounds for acquittal, as such grounds fall outside the exhaustive list of admissible grounds for appeal.

Parole chiave

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plea bargain sentencing statutory exemption grounds omission of verification admissibility of appeal Code of Criminal Procedure imputazione per reati di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nadif Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 c.p.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nadif Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIF HAMZA (CUI 05HHW13) nato il 29/11/1997 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Nadif Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa in rela- zione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio