Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for drug transport due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in a plea bargain proceeding. The defendant challenged a four-year prison sentence and fine for drug transport, arguing the facts constituted mere transport rather than detention. The court ruled that under the specific provisions governing plea bargains, only limited grounds such as legal qualification errors are admissible, and the assessment of drug destination remains with the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds including legal qualification errors, and the trial court retains exclusive authority to evaluate factual circumstances like drug destination absent manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal drug transport sentencing legal qualification error Cassazione inadmissibile factual assessment power traffico grave di stupefacenti capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
del Tribunale di Urbino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Hajdari Daut, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Urbino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Hajdari Daut, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDARI DAUT nato il 07/06/1999 avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di URBINOdefèe~e-e'Re-Po4it- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Urbino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Hajdari Daut, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale e in relazione alla natura della condotta, di mero trasporto e non di detenzione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In ordine all'unico motivo di ricorso, inoltre, va evidenziato il consolidato princi- pio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 04,1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lu