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Ordinanza — n. 37941/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-existence of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in cassation proceedings. The defendant challenged a plea bargain sentencing by arguing the lower court failed to verify the absence of statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation appeals against plea bargain sentences to specific statutory exceptions, excluding challenges regarding the non-existence of acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing pronouncement is inadmissible if it alleges the non-existence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as such grounds fall outside the statutory list of permissible appeals.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility acquittal causes verification Article 129 criminal procedure Article 448 paragraph 2-bis imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gargano Salvatore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gargano Salvatore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/09/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD.4ateravvtstrattelEsaft-it--- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gargano Salvatore, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso Per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli