Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable ground regarding plea bargain ratification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permissible in a plea bargain ratification proceeding. The defendant argued for a different crime qualification under the tax evasion statute, but the court found the original charge was legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 50, legge 103/2017: Appeals against plea bargain ratification judgments are limited to specific grounds, excluding vague errors in legal qualification that are not immediately obvious from the indictment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELMONTE MICHELE nato a TRIESTE il 04/09/1985 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di BARIdat-e--~ise-igie-prerrti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Delmonte Michele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quindicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
AÌ riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i