Cassation appeals against plea bargain sentencing for hashish possession dismissed due to lack of manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Simonini and Zulian inadmissible regarding their plea bargain sentencing for hashish possession. The defendants argued for a legal error in applying the aggravating circumstance of a large quantity under the 1990 Tax Code. The court rejected this, noting that appeals against plea bargains are strictly limited to manifest errors or obvious deviations from the charges, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for manifest errors or obvious deviations from the charges, excluding mere disagreements on legal qualification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONINI ENRICO nato a ROVERETO il 25/01/2001 ZULIAN MARCO nato a ROVERETO il 24/02/1999 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdateLauzi&Q-4114e-rferrti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Rovereto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Simonini Enrico e Zulian Marco, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro diciottomila di multa al primo, e la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro trentaduemila di multa al secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, e all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (kg. 9,404).
2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palese- mente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motiva- zione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta, Rv. 264153 secondo cui "in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea quali- ficazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore mani- festo, ossia ai Casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qua- lificazione presenti margini di opinabilità; in fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impu- gnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990").
4. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di cor- relazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in