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Ordinanza — n. 37938/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to articulate specific legal grounds beyond generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Forino Silvestro inadmissible due to insufficiently detailed grounds. The appellant merely cited the absence of crime elements and alleged omitted mitigating causes without specifying precise logical flaws in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that generic complaints regarding alternative theories do not meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, comma 1, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely laments the omission of an alternative theory without detailing specific argumentative deficiencies or illogicalities in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility insufficiently detailed grounds generic complaints inadmissible omitted mitigating causes argumentative deficiencies required imputazione per reati di stupefacenti sanzione penale pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, comma 1, n. 4 c.p.p.
art. 43 cod. pen
Violazione dell'art. 43 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINO SILVESTRO nato a PAGANI il 19/12/1959 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 21 maggio 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui Forino Silvestro era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Forino ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alle ragioni dell'affermazione della responsa- bilità. 2.2. Violazione dell'art. 43 cod. pen. alla luce della totale assenza di motivazione circa la sussistenza del dolo. 2.3. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per omessa valutazione con riferi- mento all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. In relazione ai tre motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente, va os- servato che il ricorrente si limita a richiamare l'assenza di elementi costitutivi del reato contestato e a censurare la presunta mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il