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Ordinanza — n. 37936/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on drug possession, citing valid police use of confidential info and clear evidence of trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Melis and Sommariva inadmissible, upholding their convictions for drug possession and trafficking. The defendants argued that police improperly used confidential information and that the court erred in excluding personal use of the drugs. The court rejected these claims, affirming that confidential sources are legally permissible for investigations and that the physical evidence of scales and high drug quantities definitively proved intent to sell rather than personal use.

Regesto Legislator

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Art. 203 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: The use of confidential information by police is legitimate for investigations, and the exclusion of personal drug use requires a detailed factual assessment based on objective circumstances like quantity and packaging to determine criminal intent.

Parole chiave

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confidential police information drug trafficking intent personal use exclusion inadmissible appeals drug quantity thresholds traffico di cocaina detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 203 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. per l'indebita utilizzazione delle di- chiarazioni rese dagli agenti di P.G.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 203 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 1645/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and justified sentencing. The court rejected the appeal as it merely reproduced previously rejected criticisms without new grounds. The conviction stands because the general mitigating circumstances were properly applied and the defendant's awareness of the drug quantity was established by the vehicle's secret compartment. The appeal is inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine to the State. The court ruled that the lower court's reasoning was not manifestly illogical and thus unchallengeable on appeal. The decision confirms the original judgment regarding the drug trafficking conviction and sentencing. The appellant must now accept the final outcome of the criminal proceedings.
Ordinanza — n. 4386/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction regarding anonymous denunciations and sentencing mitigation.
Ordinanza — n. 13470/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments without new specific grounds.
Sentenza — n. 42220/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding drug possession, ruling facts constitute organized crime under Art. 73, para. 5. The court rejects the defense's attempt to separate cocaine from other substances. The decision emphasizes the unitary nature of the illegal conduct. The appeal is dismissed due to lack of specific reasoning on the personal consumption argument.
Ordinanza — n. 8901/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in drug charge qualification.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELIS MARIA ELENA nato a IGLESIAS il 19/08/1984 SOMMARIVA ANTONELLO nato a CODOGNO il 17/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 giugno 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Melis Maria Elena e Sommariva Antonello sono stati con- dannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di cinque pacchetti di cocaina, dai quali erano ricavabili ventitrè dosi medie singole).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. per l'indebita utilizzazione delle di- chiarazioni rese dagli agenti di P.G. sulle notizie confidenziali apprese. 2.2. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati. In ordine al primo motivo di ricorso e, specificamente, alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, va osservato che il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174). Nella fattispecie, la valutazione di gravità del quadro probatorio relativo alla de- tenzione di sostanze stupefacenti è statck,legittimamente basatot,su investigazioni le quali avevano tratto solo lo spunto da informazioni confidenziali ed erano state cor- roborate dai risultati delle operazioni di P.G. susseguenti.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso il consolidato prin- cipio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le cir- costanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sin- dacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta ot illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato le cir- costanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'origi- nario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della de- stinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali para- metri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente per- sonale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma riguardano le modalità di pre- sentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, il peso lordo complessivo e il confezionamento frazionato; il giudice, peraltro, può prendere in esame le altre cir- costanze dell'azione, dalle quali risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclu- sivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi:

a) l'elevato numero di dosi pari ad oltre 1.100;

b) il ritrovamento di un bilancino di precisione e di un coltello per tagliare la droga;

c) l'impossibilità che gli imputati abbiano voluto fare scorta della sostanza in quanto un simile quantitativo avrebbe perso in tempi brevi l'efficacia drogante. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che gli imputati si fossero esclusivamente procurati una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio. Le doglianze espresse dai ricorrenti, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi della motivazione ti si sviluppano tutti2nell'orbita delle censure di merito. Esse / sono meramente ripropositive di analoghe censure ed integrano meri rilievi in fatto.

La difesa, peraltro, si confronta solo parzialmente con l'ampio apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata.3. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle