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Ordinanza — n. 37823/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to prior agreement on penalty reduction under summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court's decision followed a summary procedure based on a mutual agreement to waive all appeal grounds except those regarding the penalty. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the appeal invalid since the parties had previously concurred on the reduction of the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree to waive appeal grounds under the summary procedure, a subsequent appeal on those same grounds is inadmissible.

Parole chiave

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summary criminal procedure mutual waiver of appeals inadmissible appeal penalty reduction agreement Cassazione ordinanza testimonianza inattendibile lacune probatorie momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.1 La declaratoria di inammissibilità dell ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI ROCCO nato a FOGGIA il 29/05/1997 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avvA alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Rocco Moretti ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari 1'11 ottobre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia il 20 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. 3.1 La declaratoria di inammissibilità dell ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima c:onforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 D E PO Il Consigliere estensore Il President IN CAN i PsiA