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Ordinanza — n. 37820/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding agreed penalty and personal appeal rights under procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that a plea bargain agreement in second instance cannot be unilaterally modified by the defendant. The appellant argued that the new procedural law restricting personal appeals violated constitutional rights and that the agreed sentence was inappropriate. The court rejected both claims, citing established precedent that such agreements are binding and that the legislative discretion to require legal representation does not infringe on defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The restriction on personal appeals under the Orlando reform is constitutional, and agreed penalties in second instance cannot be unilaterally modified by the defendant.

Parole chiave

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plea bargain appeal personal appeal rights procedural reform binding agreement defense representation inadmissible appeal second instance penalty falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
ha affermato, con condivisibile logico argomentare, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 133 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599 bis cod. proc. pen
ha affermato, con condivisibile logico argomentare, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
sez.3, n.19983 del 9 Giugno 2020, Coppola Francesco Pio
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 36823/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural inadmissibility and insufficient sentencing justification.
Ordinanza — n. 23249/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against drug cultivation conviction for lacking legal specificity and procedural grounds.
Ordinanza — n. 35752/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as generic sentencing criticism falls within trial court discretion under Penal Code.
Ordinanza — n. 42767/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against conviction for recidivism, upholding sentencing discretion on criminal model.
Ordinanza — n. 31262/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of particular triviality and procedural flaws in the appeal. The court rejected the request for non-prosecution based on the specific facts and legal standards. The decision emphasizes that the appeal merely repeated lower court arguments without new evidence or logical gaps. The ruling upholds the conviction for violating special surveillance measures. The court found the defense's arguments insufficient to warrant a retrial or new evaluation of the case facts. The final outcome confirms the original sentence and imposes costs on the appellant. The legal principle applied requires a comprehensive assessment of all case specifics for non-prosecution claims. The court ruled that the appeal was procedurally flawed and substantively unsupported by the record.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAHO FATJON nato il 01/10/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.SPAHO Fatjon ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa all'esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, in accoglimento della richiesta di pena concordata previa rinuncia &ti motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione alla detenzione di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

2. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in ragione della denegata facoltà di proporre ricorso personalmente a fronte della disciplina dell'art.613 cod.proc.pen. introdotta dalla riforma Orlando e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio non adeguato ai criteri direttivi di cui all'art.133 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle modifiche apportate all'art.613 cod.proc.pen. dalla riforma Orlando in relazione alla esclusione della facoltà di proporre ricorso personale, le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». 3.2 Quanto poi ai profili concernenti la misura della pena, a fronte di concordato in appello sulla pena con rinuncia agli altri motivi di ricorso il S.C. ha affermato, con condivisibile logico argomentare, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che peraltro non ricorre nella specie, né viene dedotta (sez.3, n.19983 del 9 Giugno 2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

5. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consig