Italian Court dismisses appeal against drug importation sentence as discretionary sentencing is reviewable only for manifest errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Emmanuel Olokungboye's appeal against his drug importation conviction inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued the sentence was not minimal enough and lacked personalized reasoning, but the court found these complaints generic and devoid of critical analysis. The decision rests on the principle that sentencing within the statutory range is a discretionary power of the trial judge, reviewable only for obvious errors or violations of statutory criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of a sentence within the statutory minimum and maximum is a discretionary power of the trial judge that is not subject to review by the Court of Cassation unless there are manifest errors or violations of the criteria of adequacy and equity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLOKUNGBOYE EMMANUEL nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0LOKUNGBOYE Emmanuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello civ iTiivacw di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di lin5A1 che, all'esito di giudizio abbreviato!ila ritenuto responsabile del reato di importazione dall'estero, occultata sulla sua persona, di sostanza stupefacente del tipo eroina per circa 1200 grammi in 100 ovuli da cui erano ricavabili 18.120 dosi medie.
2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata al minimo edittale e alle motivazioni personali del reato.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio-minimi edit- tali, evidenziando la particolare gravità della condotta in ragione del quantitativo di sostanza importata, della capacità diffusiva della stessa e della relazione del prevenuto con ambienti del narcotraffico internazionale.
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrai:ore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/05/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/09/2009, Denaro, rv. 245596). 3.1 La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta peraltro ampiamente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità. 4.a.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estens