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Ordinanza — n. 37815/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37815/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLEBOUDY MOHAMED FOUAD ZAKY nato il 01/09/1988 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Mohamed Fouad Zaky Elleboudy detto "HAMADA" ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Savona il 10 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37815/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

Parole chiave

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responsabilità penale altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte confessione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Savona il 10 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLEBOUDY MOHAMED FOUAD ZAKY nato il 01/09/1988 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Mohamed Fouad Zaky Elleboudy detto "HAMADA" ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Savona il 10 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p. essendosi il ricorrente limitato a dedurre vizi motivazionali che avrebbero condizionato il percorso giustificativo della pronuncia. 2.1 La Corte di cassazione ha inoltre affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estenso