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Ordinanza — n. 37813/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37813/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI CRISTIAN nato a ROMA il 08/02/1997 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.ROMANELLI Cristian ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa per i1 reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta presso la propria abitazione e di un episodio di cessione di una singola dose.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37813/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge processuale di cui alla disciplina emer- genziale introdotta con l'art.23 bis L.176/3001 laddove alla difesa non era stata data possibilità di interloquire nel giudizio, pure nell'ambito del rito cartolare, non essendo state presentate nei termini le conclusioni del Pubblico Ministero. Trattan- dosi di nullità a regime intermedio la stessa era stata eccepita nel primo atto utile successivo al suo compiersi con ricorso per cassazione.

Parole chiave

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omissione di soccorso diritti della difesa rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio omissione del ministero pubblico facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI CRISTIAN nato a ROMA il 08/02/1997 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ROMANELLI Cristian ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa per i1 reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta presso la propria abitazione e di un episodio di cessione di una singola dose.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale di cui alla disciplina emer- genziale introdotta con l'art.23 bis L.176/3001 laddove alla difesa non era stata data possibilità di interloquire nel giudizio, pure nell'ambito del rito cartolare, non essendo state presentate nei termini le conclusioni del Pubblico Ministero. Trattan- dosi di nullità a regime intermedio la stessa era stata eccepita nel primo atto utile successivo al suo compiersi con ricorso per cassazione.

3. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la prospetta- zione difensiva si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto la quale afferma che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pan- demia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclu- sioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (sez.1 n.16 4766 del 16/03/2021 Ayari, Ry.283307) e comunque la mancata formulazione di con- clusioni da parte del pubblico ministero non pregiudica il diritto di difesa che può esercitarsi mediante il deposito delle proprie conclusioni (sez.6, n.26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv.282175).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estensore I