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Ordinanza — n. 37812/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37812/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO ALESSANDRO nato a MESSINA il 30/12/1987 GIRONE CRISTOFORO nato a MESSINA il 18/01/1990 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37812/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.CARUSO Alessandro e GIRONE Cristoforo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che li aveva ritenuti colpevoli in concorso del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta la ipotesi di lieve entità di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e li ha condannati alla pena di anni uno- mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa ritenuta la recidiva semplice per il GIRONE.

Parole chiave

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partecipazione al reato abuso di sostanze inchiesta per reati di droga consumo di canapa traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO ALESSANDRO nato a MESSINA il 30/12/1987 GIRONE CRISTOFORO nato a MESSINA il 18/01/1990 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.CARUSO Alessandro e GIRONE Cristoforo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che li aveva ritenuti colpevoli in concorso del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta la ipotesi di lieve entità di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e li ha condannati alla pena di anni uno- mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa ritenuta la recidiva semplice per il GIRONE.

2. Il ricorrente CARUSO deduce violazione di legge in relazione al ricono- scimento della responsabilità assumendo inosservanza delle regole sulla va- lutazione della prova, per non essere stata esclusa la sua partecipazione alla detenzione dello stupefacente. 2.1 Il ricorrente GIRONE si duole della misura del trattamento sanziona- torio e del riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronl:o con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contrad- dizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente assertivi e ri- propositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Sotto un primo profilo la Corte di Appello di Messina ha evidenziato gli elementi logici da cui ha riconosciuto il concorso del CARUSO nei fatti di detenzione dello stupefacente, in ragione della condotta serata dai prevenuti all'accesso delle forze dell'ordine, della preparazione dello stupefacente e dell'orario in cui intervenivano le suddette operazioni che rendevano evi- dente la collaborazione tra i due imputati. 3.2 Manifestamente infondata risulta la impugnazione del GIRONE avendo il giudice distrettuale dato adeguato conto della ricorrenza di un precedente penale, che non risulta estinto, tale da giustificare la ipotesi di recidiva sem- plice mentre, in relazione al trattamento sanzionatorio è stata fornita ade- guata e non contraddittoria motivazione sul fatto che la pena sia stata de- terminata sulla base di criteri medi edittali, in ragione dei precedenti penali dei rei e della gravità della condotta degli imputati tesa ad eludere o sviare le investigazioni.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigl