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Ordinanza — n. 37811/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding agreed penalty application and quantity aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were not among the permissible challenges to a sentence of agreed penalty. The appellant argued that the court erred in recognizing the aggravating circumstance of 'large quantity' based solely on objective data without considering his lack of awareness of the amount. The court rejected this, noting that the lower court adequately addressed all required elements in its reasoning and that the appellant's generic complaints failed to substantiate specific legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of agreed penalty are inadmissible if the grounds do not fall within the specific exceptions listed in Art. 448, comma 2-ter c.p.p., and must be declared without formalities when the appeal is manifestly unfounded.

Parole chiave

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agreed penalty application inadmissibility without formalities large quantity aggravating circumstance lack of subjective awareness manifestly unfounded appeal diritti della difesa difesa penale garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 73, comma 1, and 80, comma 2, of D.P.R. 309/1990
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R.
Art. 59, comma 2, of the Penal Code
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 59, comma 2, cod.
Art. 448, comma 2-ter c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO DAVIDE PIETRO nato a MILANO il 07/09/1985 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CASS[NO dato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Davide Pietro Strano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Cassino il 9 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 59, comma 2, cod. pen. e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in relazione all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, ravvisata in virtù del solo dato oggettivo relativo al superamento del "valore soglia" e nonostante l'imputato non fosse consapevole del quantitativo di sostanza stupefacente trasportata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. 3.1 La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pagina 3); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna de( ricorrenttal pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.