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Ordinanza — n. 37810/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for detention, citing insufficient grounds and lack of specific penalty details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's application of an agreed sentence was legally sound. The appellant argued for distinct penalty quantification for each detention fact and criticized the seizure of funds, but the Court found these arguments generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the Court held that the lower court adequately addressed all required elements of the agreement, including the balance of circumstances and penalty congruity, thereby upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The obligation to motivate an agreed sentence is fulfilled if the judge briefly attests to the verification of positive and negative elements, and generic appeals lacking specific illustration are insufficient to overturn the decision.

Parole chiave

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agreed sentence application inadmissible appeal detention penalty insufficient grounds procedural economy accuse di abuso alibi domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Abdelkader Kibou ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Lecco 11 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
'3- La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Abdelkader Kibou ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Lecco 11 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIBOU ALBELKADER nato il 10/03/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di LECCOdato avv7i) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione g. Abdelkader Kibou ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Lecco 11 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, stante l'omessa indicazione in maniera distinta del quantum di pena per ciascuno dei diversi fatti di detenzione, nonché omessa motivazione in ordine al sequestro del denaro. 2,, Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). 2,‘ Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pagine 2 e 3); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. '3- La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

LI.. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. asserza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dee ricorrent(al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d