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Ordinanza — n. 37806/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were not among those permitted for challenging a sentence of applied penalty. The appellant argued that the minor offense status was not recognized, but the court found the arguments generic and insufficient to meet the strict requirements of Article 448, paragraph 2, letter ter of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 ter c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of applied penalty are only admissible if they specifically allege violations of law regarding the agreement's validity, legal qualification, or sentencing balance, rejecting generic challenges to the lack of minor offense recognition.

Parole chiave

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applied penalty appeal inadmissible grounds minor offense status Cassation procedure procedural costs colpa del patrocinatore responsabilità penale dei minori azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 ter c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 110 cod. pen
in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO PATRIZIO CIRO nato a NAPOLI il 09/05/1970 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avv76 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Patrizio Ciro Oliviero ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli il 18 gennaio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. 2.1 La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore