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Ordinanza — n. 37805/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded for failing to challenge a settled penalty application under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37805/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fall Cheikhou inadmissible without formalities because the alleged legal violations were manifestly unfounded. The appellant challenged a settled penalty sentence, arguing for acquittal under specific procedural articles, but failed to substantiate these claims against the court's reasoning. The court ruled that the lower court adequately addressed all required elements of the settlement agreement and that the appeal did not meet the strict criteria for admissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2 ter, 129, 610 comma 5-bis, 616 cod. proc. pen.; The appeal against a settled penalty application is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and do not specifically challenge the required elements of the agreement or the judgment of balance.

Parole chiave

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settled penalty application manifestly unfounded appeal criminal procedure code acquittal requirement inadmissible without formalities impunità scemata imputabilità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2 ter c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKHOU (CUI 05ACM50) nato il 20/10/1987 avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Cheikhou Fall ricorre, tramite Difensore di fiducia, pEir la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Imperia 1'11 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini adeguati - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima equa come si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.