Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37800/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37800/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI DANIELE nato a FOGGIA il 24/09/1986 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato ay6iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Daniele Delli Carri ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 12 ottobre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia l'11 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37800/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla determinazione della pena, che si discosta sensibilmente dal minimo edittale.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento del danno calciatore professionista incaricato della protezione dei dati risarcimento alle vittime di reati sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla determinazione della pena, che si discosta sensibilmente dal minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI DANIELE nato a FOGGIA il 24/09/1986 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato ay6iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Daniele Delli Carri ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 12 ottobre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia l'11 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla determinazione della pena, che si discosta sensibilmente dal minimo edittale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti (z).Ua determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci