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Ordinanza — n. 37799/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37799/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37799/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDONI MARIUS nato il 31/05/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvyb alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; -1 Motivi della decisione 1.Marius Andoni ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 luglio 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze il 14 novembre 2017 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

Parole chiave

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altri capi d'accusa denuncia mendace gravi addebiti penali facoltà di astenersi dal testimoniare azione intesa alla dichiarazione di responsabilità testimone a carico

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Firenze il 14 novembre 2017 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R.
art. 613 cod. proc. pen
272011) hanno già - assai condivisibilmente ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDONI MARIUS nato il 31/05/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvyb alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; -1 Motivi della decisione 1.Marius Andoni ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 15 luglio 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze il 14 novembre 2017 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza del 21 maggio 2021, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha escluso la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso proposto personalmente.

3. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d