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Ordinanza — n. 37797/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37797/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA LUIGI nato a FOGGIA il 11/06/1986 avverso la sentenza del 06/05/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avvys/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.GUERRA Luigi propone appello, tramite Difensore di fiducia, convertito in ricorso per cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge anche processuale in relazione al rito prescelto, alla sussistenza della responsabilità penale del prevenuto, al giudizio sulle circostanze e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza dì applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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garanzia di un equo processo verdetto di colpevolezza censura formulata in modo carente esame delle censure formali promozione dell'accusa penale testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA LUIGI nato a FOGGIA il 11/06/1986 avverso la sentenza del 06/05/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avvys/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.GUERRA Luigi propone appello, tramite Difensore di fiducia, convertito in ricorso per cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge anche processuale in relazione al rito prescelto, alla sussistenza della responsabilità penale del prevenuto, al giudizio sulle circostanze e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto in primo luogo l'impugnazione non si coniuga con la specificità del procedimento in oggetto che attiene al traffico di sostanza stupefacente e non a ipotesi di lesioni volontarie come indicato nel ricorso e comunque i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p. essendosi il ricorrente limitato a dedurre vizi motivazionali che avrebbero condizionato il percorso giustificativo della pronuncia. 2.1 La Corte di cassazione ha inoltre affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza dì applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (ultima pagina); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che sì limita ad enunciare ì pretesi senza però illustrare gli stessi.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu