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Ordinanza — n. 37794/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not meeting Art. 448 c.p.p. requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were manifestly unfounded and did not comply with the specific requirements of Article 448, paragraph 2-ter of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a retrial based on a lack of justification in the agreed sentence, but the court found the arguments extremely generic and failed to substantiate any alleged defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 ter c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a sentence applying an agreed penalty is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to specifically address the required elements of the agreement or the necessity of a non-prosecution ruling.

Parole chiave

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agreed penalty appeal inadmissible appeal generic grounds lack of justification non-prosecution ruling responsabilità penale dei minori momento del reato errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 ter c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
110, deducendo violazione di legge (art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
110, deducendo violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARRERA SALVATORE nato a MESSINA il 16/05/1988 avverso la sentenza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato av74o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Salvatore Iarrera ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Messina il 7 febbario 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 61, n. 2, 81, 337 e 99, commi 1 e 2, cod. pen.,, e art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, deducendo violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato. 2.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p..

La Corte di cassazione inoltre ha ripetutamente affermai:o (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giuddce dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (penultima pagina); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna deericorrenteal pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co