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Ordinanza — n. 37793/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds are extraneous to plea bargain review rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged legal violations do not fall within the specific grounds for challenging a plea bargain judgment. The appellant argued for acquittal under Article 129, but the Court found these arguments extraneous to the review scope defined in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 ter c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, and arguments regarding acquittal or insufficient motivation are inadmissible if they do not fit the enumerated exceptions.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds extraneous arguments acquittal review procedural costs attenuazione libera della pena legittimità della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 ter c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
11-quater, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
11-quater, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINI CATALDO nato a TARANTO il 07/09/1974 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av9i) alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Cataldo Lentini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Taranto il 26 gennaio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 61, n. 11-quater, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. 2.1 La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura del rito e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). 2.1.1 Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla impugnazione, che si limita ad enunciare ì pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 201;7).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna deCricorrente_al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de