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Ordinanza — n. 37792/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLO FOUFAH MAXIM nato a ROMA il 10/01/2001 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avv›.só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Marcello Foufah Maxim ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 3 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte incapacità di discernimento massima inquisitoria difetto di motivazione corresponsabilità della vittima responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLO FOUFAH MAXIM nato a ROMA il 10/01/2001 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avv›.só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Marcello Foufah Maxim ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 3 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. La Corte di cassazione, poi, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de