Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior agreement on appeal withdrawal under Art. 599 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court's judgment was based on an agreement where both parties had previously withdrawn all appeal grounds. The appellant argued for acquittal and reduced sentencing, but the court noted the procedural history of the concurred withdrawal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment was adopted pursuant to Art. 599 bis c.p.p., which requires a prior agreement between parties to waive all appeal grounds except those regarding sentence determination.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORILIA ANDREA nato a SALERNO il 04/07/1992 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Andrea Orina ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 25 gennaio 202.2, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 18 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, cornma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e della mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti% determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci