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Ordinanza — n. 37789/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession as facts support trafficking and non-punishment bars apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and claimed necessity, but the court found these arguments generic and unsupported by evidence. The decision relied on prior convictions barring the non-punishment defense and rejected the necessity claim due to lack of new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or those not raised in lower courts are inadmissible, and the court will not re-evaluate facts already decided if the lower judgment is linear and consistent.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking evidence non-punishment bar state of necessity procedural costs abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod.pen.
Art. 62 n.4 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COGNATA FRANCESCO GIROLAMO nato a GELA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.LA COGNATA Francesco Girolamo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. rite- nuta prevalente, in unione alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena nei suoi confronti in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa, in relazione alla de- tenzione di due modesti quantitativi di sostanza stupefacente, rispettiva- mente cocaina e marijuana, suddivisi in dosi.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconosci- mento della responsabilità penale non dovendosi ritenere provata la de- stinazione allo spaccio, nonché con riferimento al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.; con distinta articolazione lamenta altresì il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità in ragione delle disagiate condizioni socio familiari del prevenuto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta 216i essere sot- toposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello, limitatamente ai primi due motivi di ricorso, e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distrettuale ha infatti adeguata- mente motivato la ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici della con- dotta ascritta che, per le modalità di detenzione, di confezionamento, di suddivisione in dosi e per le parziali ammissioni del ricorrente, depone- vano per una destinazione alla cessione dello stupefacente. 3.1 Con motivazione congrua è stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in presenza di ulteriori due condanne per reati della stessa indole, ipotesi preclusiva al benefico espressamente contennplatbdall'art.131 bis comma 3 cod.pen., oltre a numerosi ulteriori precedenti penali. 3.2 Il terzo motivo di ricorso risulta improponibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. in quanto non dedotto nei precedenti gradi di giudizio.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere