Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence for lack of specific grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ezzine Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ahmed challenged his reclassified drug trafficking sentence and the denial of leniency for cooperation, arguing the sanction was excessive and lacked specific analysis. The court rejected these claims as generic and insufficient, noting the appellate court had adequately addressed the gravity of the conduct and the lack of logical flaws in excluding the cooperation defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 e 7 Dpr 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical analysis of the contested decision, provided no lack of culpability exists in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZINE AHMED - C.U.I. 059LBSH nato il 02/08/1983 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.EZZINE Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia, riqualificati i fatti contestati nella ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quat- tro di reclusione ed euro 1.400 di multa.
2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata a misura superiore alla media edittale e comunque eccessivo. Si duole altresì del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione ai sensi dell'art.73 comma 7 Dpr 309/90 in ragione delle utili propalazioni fornite dal ricorrente all'autorità giudiziaria.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata conl:ezza delle ra- gioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale im- prontata a criteri medi edittali, evidenziando la particolare gravità e peri- colosità della condotta in ragione della rilevante quantità di sostanza stu- pefacente detenuta e dei numerosi carichi pendenti per fatti della stessa specie, nonché per il reato di rapina, così da connotare di particolare an- tidoverosità la condotta e da delineare una notevole capacità a delinquere. 3.1 Quanto alla ipotesi attenuata di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90 la stessa risulta essere stata esclusa con motivazione non mani- festamente illogica o contraddittoria e nel motivo di ricorso la difesa dell'imputato si limita a reiterare, in termini peraltro generici, le doglianze proposte in grado di appello, che peraltro risultano adeguatamente con- siderate e disattese dalla Corte di Appello di Venezia.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2