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Ordinanza — n. 37784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal or factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Ferrara inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal, but the court found the grounds generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific critique of the contested decision's arguments, and fail to state the legal and factual reasons supporting the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critique Article 616 c.p.p. procedural costs sanction pecuniaria Cassation rejection capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA RAFFAELE nato a MANFREDONIA il 13/10/1952 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIIRITTO 1.FERRARA Raffaele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ivrea, ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale e applicata la continuazione per il reato concernente la detenzione di sostanza stupefacente, ridetermi- nava la pena nei suoi confronti in mesi otto di reclusione.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge per non essere stata pro- nunciata l'assoluzione del prevenuto.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e„ a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consi