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Ordinanza — n. 37782/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hadzovic Nedeljkio inadmissible. The appellant argued for the acquittal of the accused, but the court found the grounds too generic and lacking specific factual and legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic and do not contain specific requests supported by factual and legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Supreme Court acquittal request c.p.p. procedure motivi di cassazione assenza di caso di rigore eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da HADZOVIC NEDELJKO, nato in Bosnia Erzegovina il 07/06/1977 avverso la sentenza del 18 gennaio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata assoluzione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico, in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto che le sorreggono;

Considerato inoltre che tale motivo risulta non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consiglier t tensore 7") Il Presidente'