Criminal appeal dismissed for generic grievances and repetition of merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances were generic and merely reproduced arguments already examined by the lower courts. The appellate court had previously addressed the sentence and the application of Article 62-bis of the Criminal Procedure Code with correct legal reasoning. Consequently, the court rejected the appeal to uphold the finality of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists of generic grievances or if the grounds are merely reproductions of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal.
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ambrosio Massimiliano, nato a Napoli il 28.01.1976 PA..k 2o2_& avverso la sentenza del L5 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla doglianza sulla pena, la Corte d'appello - confrontatasi debitamente con quanto osservato dal primo giudice ha motivato congruamente sul punto; con riferimento, altresì, alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. peri., il giudice del gravame - aderendo al disposto della sentenza di primo grado - le ha ritenuto sussistenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Con igli re e nsore Il Presi