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Ordinanza — n. 37776/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming generic mitigation should outweigh recidivism due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over recidivism, but the appellate court's decision was already well-motivated by valuing the denial of such equivalence based on the objective gravity of the conduct and a negative assessment of the personality. Consequently, the court found the appeal's claim manifestly unfounded and rejected the request for a new evaluation of the sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is congruently motivated by valuing the denial of equivalence between generic mitigation and recidivism based on the objective gravity of the conduct and a negative judgment on personality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigation circumstances recidivism sentencing balance objective gravity of conduct negative personality judgment Corte di Cassazione procedural costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cabrera Farias Michael Alexander nato a Roma il 12.10.1985 avverso la sentenza del 3 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello cl_ Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso afferente alla omessa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva, è manifestamente infondato perché la scelta del giudice di appello è congruamente motivata valorizzando i1 diniego di prevalenza, rispetto alla ritenuta equivalenza, con riferimento alla obiettiva gravità della condotta e negativo giudizio sulla personalità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere ensore Il Pre- snte