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Ordinanza — n. 37775/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37775/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto d t- t-ClA. Ciullo Jean, nato 21.07.1971 avverso la sentenza del 14 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto oltreché generiche;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata circa la attendibilità dei pubblici ufficiali e l'inattenclibilità dei testi a discarico; in relazione alla doglianza sulla recidiva, altresì, la Corte ha operato un vaglio immune da vizi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero azione di contestazione impugnazione della cancellazione legittimazione a ricorrere revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto d t- t-ClA. Ciullo Jean, nato 21.07.1971 avverso la sentenza del 14 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto oltreché generiche;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata circa la attendibilità dei pubblici ufficiali e l'inattenclibilità dei testi a discarico; in relazione alla doglianza sulla recidiva, altresì, la Corte ha operato un vaglio immune da vizi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2 22 Il Consigli