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Ordinanza — n. 37774/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio rischio d'integrazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il