Ordinanza — n. 37774/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambini Manolo nato a Roma il 28.10.1979 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il