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Ordinanza — n. 37773/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive and factually unreviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leuci Cataldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial on grounds of legal error regarding necessity and a specific criminal provision, but the court found these arguments merely repetitive of issues already decided by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal grounds were not permitted in cassation proceedings because they relied on facts that cannot be re-examined at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals in cassation are inadmissible if grounds are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance or if they rely on factual reconstructions not revisitable at the level of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal state of necessity defense factual review limitation criminal procedure law domanda di ricusazione esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da LEUCI CATALDO, nato a Osimo il 12/08/1995 avverso la sentenza del 27 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, risulta anche manifestamente infondato in quanto basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Considerato, infine, che anche il terzo motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., risulta manifestamente infondato in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione non solo è esistente, ma è anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio