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Ordinanza — n. 37772/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37772/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Karis Denis, nato a Rovereto il 24.04.1988 avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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assenza di persecuzione abbandono del procedimento per infrazione stradale impedimento di un atto dell'autorità reato di pirateria della strada violenza o minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Karis Denis, nato a Rovereto il 24.04.1988 avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tali motivi appaiono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - con particolare riferimento all'immediatezza e alla consecutività delle minacce, avvenute in occasione del sicuro compimento di un atto d'ufficio da parte del Perottoni, cioè l'aver invitato il ricorrente a posizione correttamente la propria autovettura - e che il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art. 393-bis, cod. pen. risulta, altresì, manifestamente infondato, stante la legittimità dell'attività posta in essere dal pubblico ufficiale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigli ensore Il Pr