Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Andrea Useli inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant challenged the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and the sentencing, arguing for a new evaluation of the penalty's congruity. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided sufficient and logical reasoning, and the sentencing discretion falls within the trial judge's authority under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or manifestly unfounded, and the first-instance judgment is not subject to cassation review when it contains sufficient and logical reasoning for denying mitigating circumstances or sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Useli Andrea nato a Roma il 29/08/1984 avverso la sentenza del 24/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Il primo motivo (relativo all'identificazione dell'imputato) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.3).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra r ella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato.
Il quarto motivo (relativo alla richiesta estromissione della parte civile) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.5 sulle ragioni per le quali, a seguito dell'avvento risarcimento del danno fisico, pur essendo stata revocata la condanna alla provvisionale, non può essere esclusa la parte civile, stante l'esistenza di un danno morale ancora da risarcire). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -)delle