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Ordinanza — n. 37769/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the calumny conduct suitability argument was raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the defendant's conduct suitability for calumny was raised for the first time at this level. The appellant failed to include this argument in the appellate grounds or the written conclusions submitted to the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises grounds not previously examined in the appellate proceedings or if new grounds are introduced for the first time at the cassation level.

Parole chiave

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first instance argument calumny conduct suitability inadmissible appeal procedural exhaustion new grounds cassation ricorso di annullamento ricorso straordinario per nullità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente; ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Gregorio Aniello nato ad Angri il 15/12/1964 avverso la sentenza del 11/02/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la idoneità della condotta dell'imputato ad integrare il reato di calunnia, non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), ne essendo stato dedotto ccin le conclusioni scritte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibte, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co