Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37768/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of civil counter-activity and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without addressing specific responses regarding the expert report on capacity. The court noted that the appellant failed to engage in the necessary civil counter-activity required to challenge the opposing party's claims for damages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fine fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, 611, 616 c.p.p.; When an appeal is declared inadmissible, the appellant must pay costs, but this is contingent upon the appellant having effectively engaged in civil counter-activity to protect their interests, which was absent here.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal civil counter-activity procedural costs repetition of arguments fine fund payment verdetto di colpevolezza dipendenza da sostanze stupefacenti malattia psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spinelli Giulia nata a Montefalcone Appennino 1119/05/1961 avverso la sentenza del 12/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e letta la memoria della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone, con i due motivi di ricorso, i medesimi argomenti già dedotti in appello - circa i criteri di valutazione della perizia sullo stato di capacità di intendere e di volere della Spinelli al momento della consumazione del peculato - senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, la quale ha puntualmente motivato in ordine al fatto che la ludopatía, dalla quale la Spinelli è risultata affetta, non è causalmente ricollegabile agli atti appropriativi.

Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod, proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali i favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art, 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigl re e tensore Il