Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of civil counter-activity and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without addressing specific responses regarding the expert report on capacity. The court noted that the appellant failed to engage in the necessary civil counter-activity required to challenge the opposing party's claims for damages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, 611, 616 c.p.p.; When an appeal is declared inadmissible, the appellant must pay costs, but this is contingent upon the appellant having effectively engaged in civil counter-activity to protect their interests, which was absent here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spinelli Giulia nata a Montefalcone Appennino 1119/05/1961 avverso la sentenza del 12/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e letta la memoria della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere Maria Sabina Vigna Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone, con i due motivi di ricorso, i medesimi argomenti già dedotti in appello - circa i criteri di valutazione della perizia sullo stato di capacità di intendere e di volere della Spinelli al momento della consumazione del peculato - senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, la quale ha puntualmente motivato in ordine al fatto che la ludopatía, dalla quale la Spinelli è risultata affetta, non è causalmente ricollegabile agli atti appropriativi.
Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod, proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali i favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art, 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigl re e tensore Il