Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are mere complaints and mitigating circumstances denied due to prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged facts constituted mere complaints rather than legal arguments. The court noted that the lower court had already correctly assessed the criminal liability and denied generic mitigating circumstances due to the defendant's serious conduct and prior criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or re-litigation of already decided issues are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouna4li Hichem, nato in Tunisia il 03.02.1985 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesì con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte ha spiegato in modo corretto e convincente le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato.
Altresì, per guanto concerne la doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha rilevato come ostassero alla loro concessione, da un lato, la gravità della condotta; dall'altro lato, i diversi oltre che gravi e alle volte specifici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigl tensore Il