Ordinanza — n. 37766/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Luca nato a Agropoli il 24.011984 avverso la sentenza del 28 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello li Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente all'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione circa l'adeguatezza della pena alle concrete caratteristiche dell'azione offensiva e alla personalità dell'agente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 c.p; Ordinanza — n. 37766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione circa l'adeguatezza della pena alle concrete caratteristiche dell'azione offensiva e alla personalità dell'agente;
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Luca nato a Agropoli il 24.011984 avverso la sentenza del 28 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello li Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente all'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione circa l'adeguatezza della pena alle concrete caratteristiche dell'azione offensiva e alla personalità dell'agente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il