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Ordinanza — n. 37765/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Petroviq Andrea, CUI 0111C2Y0 natoin Albania 17/04/1983 14 i 2_12,322- avverso la sentenza de115/10/202 :1) emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna L'unico motivo - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Petroviq Andrea, CUI 0111C2Y0 natoin Albania 17/04/1983 14 i 2_12,322- avverso la sentenza de115/10/202 :1) emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna L'unico motivo - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

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circostanze attenuanti assenza di caso di rigore verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Petroviq Andrea, CUI 0111C2Y0 natoin Albania 17/04/1983 14 i 2_12,322- avverso la sentenza de115/10/202 :1) emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna L'unico motivo - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogic:ità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4 ) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d