Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37764/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37764/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37764/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso preposto da Hadzovic Hatigia nato a Pistoia il 24.12.1986 avverso la sentenza del 8 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto mera violazione di prescrizioni accessorie ex art. 276 comma 1 ter c.p.p., risulta manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
assenza di caso di rigore capacità di subire la carcerazione discriminazione e incitamento all'odio motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale incapacità di discernimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso preposto da Hadzovic Hatigia nato a Pistoia il 24.12.1986 avverso la sentenza del 8 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto mera violazione di prescrizioni accessorie ex art. 276 comma 1 ter c.p.p., risulta manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il