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Ordinanza — n. 37762/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are mere complaints not admissible in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the crime non-existent due to lack of subjective intent and unsuitability of the act. The court rejected these claims because they constitute mere factual complaints rather than legal arguments permissible in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments based on factual disputes regarding the existence of subjective elements or the suitability of the act are inadmissible in a legality appeal, as such appeals strictly review legal errors, not factual assessments already decided by the trial court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Appeal Factual Complaints Subjective Elements Inadmissibility Procedural Costs Cassa delle Ammende ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da RAPANA' SALVATORE, nato a Nardò il 30/10/1972 avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi all'inconfigurabilità del reato per inidoneità dell'azione e alla mancanza dell'elemento soggettivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigli4r estesore Il Presidente i